IL
FENOMENO DELLA SOTTRAZIONE DEI MINORI
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1. La
Convenzione dell’ONU del 1989 (più nota come “Convenzione
sui diritti del Fanciullo”);
2. La
Convenzione europea di Lussemburgo del 1980;
3. La
Convenzione de L’Aja del 1980.
Per l’applicazione di quest’ultima quanto al “rimpatrio”
del minore illecitamente sottratto in un paese diverso da quello
in cui aveva la propria residenza abituale al momento della sottrazione,
devono essere integrati i seguenti presupposti (oltre a quelli concernenti
la custodia o l’affidamento più sopradescritti): il
minore non deve avere raggiunto i 16 anni di età non deve
essere trascorso più di un anno dalla sottrazione; dalla
“restituzione”
non deve derivare al minore alcun danno morale o materiale, né
devono essere violati i suoi diritti.
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