Baby back
Associazione internazionale
per il recupero dei minori

IL FENOMENO DELLA SOTTRAZIONE DEI MINORI
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1. La Convenzione dell’ONU del 1989 (più nota come “Convenzione sui diritti del Fanciullo”);

2. La Convenzione europea di Lussemburgo del 1980;

3. La Convenzione de L’Aja del 1980.

Per l’applicazione di quest’ultima quanto al “rimpatrio” del minore illecitamente sottratto in un paese diverso da quello in cui aveva la propria residenza abituale al momento della sottrazione, devono essere integrati i seguenti presupposti (oltre a quelli concernenti la custodia o l’affidamento più sopradescritti): il minore non deve avere raggiunto i 16 anni di età non deve essere trascorso più di un anno dalla sottrazione; dalla “restituzione” non deve derivare al minore alcun danno morale o materiale, né devono essere violati i suoi diritti.

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