IL
FENOMENO DELLA SOTTRAZIONE DEI MINORI
Pagina 2
- o il genitore che soffre della privazione del figlio, al
momento della sottrazione, esercitava il potere di affidamento perché
attribuitogli dalla legge;
- o il medesimo genitore, al momento dell’illecito trasferimento,
esercitava l’affidamento in via di fatto;
- o il genitore responsabile della sottrazione, in una fase che
spesso è anteriore alla vera e propria disgregazione del
nucleo familiare, trasferisce il bambino all’estero (solitamente
il proprio paese di origine) per precostituirsi là una situazione
favorevole circa l’affidamento del minore.
Può avvenire inoltre che l’illecita sottrazione abbia
luogo dopo che l’autorità giudiziaria di uno Stato
abbia deciso in materia di affidamento: in questo caso il minore
sarà trasferito in un paese ove non esista alcuna decisione
giudiziaria che sia in contrasto con quella già resa nello
stato a quo.
pag.
successiva>>
|